Contrasti sulla potestà

Nell'art. 316 del codice civile viene disciplinato l'esercizio della potestà dei genitori che va esercitata da entrambi anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il figlio è soggetto a tale potestà sino al compimento della maggiore età o sino alla emancipazione. In caso di disaccordo tra genitori su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi può fare ricorso al Tribunale per i Minorenni che sente entrambi i genitori e il figlio se ultraquattordicenne. Tali norme valgono anche per i genitori naturali. Il giudice suggerisce ciò che ritiene più utile all'interesse del minore e dell'unità familiare, in caso di ulteriore contrasto viene attribuito il potere di decisione al genitore che viene ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.