Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

All'art. 269 il codice civile prevede che la paternità e la maternità naturale, oltre che dal riconoscimento possa essere dichiarata giudizialmente. Tale dichiarazione è ammessa in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento e la relativa prova può essere data con ogni mezzo. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche, costituisce comportamento valutabile da parte del giudice al fine di desumere argomenti di prova. E' possibile utilizzare come fonte di prova anche testimonianze de relato da valutare in concreto con le altre risultanze di causa. L'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere promossa dal figlio, dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione (entro due anni dalla morte), dal genitore esercente la potestà genitoriale se il figlio è minore, dal tutore per l'interdetto. Se il figlio ha compiuto 16 anni è necessario il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione. La domanda va proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, dei suoi eredi. L'azione, relativamente al figlio, è imprescrittibile, se questi muore prima di avere iniziato l'azione questa può essere promossa dai discendenti entro due anni dalla morte. E' competente il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del genitore convenuto. La sentenza che dichiar ala filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento con tutti i diritti e doveri che ne conseguono per il genitore. L'obbligo alimentare decorre dal momento della nascita. La condanna al rimborso viene dichiarata su espressa domanda di parte, Tale domanda può essere proposta contestualmente alla domanda di accertamento della paternità naturale.