Cognome del figlio naturale

L'art. 250 del codice civile dispone che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. In caso di riconoscimento congiunto di entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Qualora la filiazione nei confronti del padre venga accertata successivamente, il figlio naturale può assumer eil cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. In caso di minore età del figlio è competente a decidere sull'assunzione del cognome paterno il Tribunale per i Minorenni.