La potestà sui figli naturali

L'art. 317 bis del codice civile regolamenta l'esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. La potestà spetta al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale. Tale potestà viene esercitata congiuntamente se entrambi i genitori hanno entrambi riconosciuto il figlio sempre che siano conviventi. Il Tribunale per i Minorenni è competente ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio e può stabilire, contestualmente ai provvedimenti relativi all'affidamento, modo e misura del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori. Se la richiesta è limitata al contributo per il mantenimento del figlio o comunque riguarda diritti patrimoniali, la competenza è del Tribunale ordinario, e non si verifica l'attrazione in capo al giudice specializzato (Tribunale per i Minorenni). Il procedimento viene instaurato con ricorso e sono legittimati a proporlo il Pubblico ministero, uno dei genitori o entrambi, i parenti, In caro di ricorso congiunto dei genitori il Tribunale per i Minorenni può omologare il contenuto dell'accordo se è in linea con gli interessi del minore e conforme alle norme relative all'affidamento condiviso. Il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente è quello in cui il minore ha la residenza di fatto al momento della domanda, non hanno valore gli spostamenti successivi. Nell'interesse del minore può essere escluso l'esercizio della potestà di entrambi i genitori con la nomina di un tutore. Può anche essere disposto l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare o quello del genitore o convivente maltrattante o abusante. In caso di urgenza il Tribunale per i Minorenni può adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei.